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Conversione in legge del Decreto lavoro 76/2013: alcuni correttivi

La legge di conversione del Decreto Lavoro (legge n. 99/2013) è entrata in vigore il 23 agosto 2013. Vi riporto alcuni interessanti correttivi al D.L. 76/2013.

Lavoro intermittente

Una novità che emerge in sede di conversione è  costituita dall’esenzione dei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo del  nuovo limite di durata di 400 giorni di effettivo lavoro da calcolarsi nell'arco di tre anni solari con lo stesso datore di lavoro. Tale concessione, tuttavia, deve essere accolta con prudenza in quanto, Vi ricordo, che il carattere distintivo del lavoro a chiamata è la discontinuità. Infatti, l'eventuale esistenza di continuità del rapporto di lavoro determina l'illeggitimità del contratto intermittente.

E' stato inoltre ripristinata la sanzione per mancata per mancata comunicazione delle prestazioni alla Direzione territoriale del lavoro ( da 400 a 2400) 

 

 Lavoro accessorio

Il legislatore ha eliminato il riferimento alla natura  “meramente occasionale” delle prestazioni di lavoro accessorio pertanto la condizione determinante per poter qualificare il rapporto come accessorio è esclusivamente il rispetto del requisito di carattere economico (limite complessivo di 5.000 euro/annuo per la totalità dei committenti, ridotto a 2.000 euro per le attività svolte a favore di imprenditori o professionisti per singolo committente). Vi segnalo, però, che il mancato snellimento della procedura burocratica per l'acquisizione dei vouchers determina lo scarso utilizzo di tale rapporto di lavoro.

 

Nuove incentivi su assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori

 Le novità introdotte dalla Legge 99/13 sull’incentivo in favore dei datori di lavoro che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni riguardano:

 

- la soppressione della condizione soggettiva relativa alla circostanza che i soggetti “vivano soli con una o più persone a carico”;

- l'esclusione dal beneficio le assunzioni con contratto di lavoro domestico;

 

- la decorrenza del beneficio verrà comunicata dal Ministero del lavoro e sarà legata alla programmazione delle risorse, mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale;

 

-  l'individuazione della procedura per usufruire del beneficio: l’Inps comunica al datore di lavoro, secondo l'ordine di presentazione delle domande ed entro tre giorni dalla richiesta, la disponibilità delle risorse; nei successivi sette giorni lavorativi il richiedente deve provvedere, a pena di decadenza dall'incentivo, ad assumere il lavoratore e comunicare all’Istituto, entro ulteriori sette giorni, la sottoscrizione del contratto di lavoro.

 

 

 

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