Il Dipartimento delle politiche fiscali chiarisce le modalità di versamento dell’addizionale comunale Irpef, in seguito alle modifiche apportate dalla finanziaria 2007 all’articolo 1, comma 4, del dlgs 360/1998 e alla disposizione che il versamento di detto tributo venga effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell’Irpef. Per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati l'acconto è determinato dai sostituti d'imposta e l'importo è trattenuto a partire dal mese di marzo in massimo nove rate mensili. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed è trattenuto in massimo undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. A decorrere dal periodo d’imposta 2007, l’articolo 1, comma 143 della legge 296/2006 dispone che il versamento dell’addizionale è effettuato direttamente al comune di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In attesa dell’emanazione di tale decreto, per quanto riguarda il pagamento dell’acconto e l’assegnazione diretta degli importi a ciascun comune, continuano ad applicarsi le stesse procedure utilizzate negli anni precedenti dai soggetti interessati. Le istruzioni contenute nella risoluzione 20/E del 2007, relative al versamento dell’addizionale con il modello F24 delle somme dovute a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2007 e di saldo per l’anno d’imposta 2006, si applicano solo ai soggetti che, sulla base delle procedure richiamate, utilizzano tale strumento di versamento, del quale non possono invece avvalersi gli enti locali. Le somme riscosse a titolo di addizionale comunale all’Irpef continueranno ad essere accreditate al Ministero dell’interno per essere in seguito ripartite in favore dei singoli enti locali, fino all’effettiva operatività del nuovo sistema introdotto dalla finanziaria 2007. Per Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano l’accreditamento delle somme deve essere effettuato direttamente a detti enti che provvederanno poi alla ripartizione in favore dei singoli enti locali compresi nel loro ambito territoriale.