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Riassumiamo sul Jobs act

 

 Il governo ha emanato il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in attuazione dell' art. 1, comma 7, della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, che ha riordinato,  i contratti di lavoro e modificato la disciplina delle mansioni. Il decreto entra in vigore il 25 giugno 2015.

Le novità più rilevanti riguardano:

 

 

 

Collaborazioni 

In generale, dal 1° gennaio 2016, è prevista l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Possono continuare ad essere stipulate:

- le collaborazioni contrattualmente disciplinate da accordi collettivi stipulati dalle OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche del trattamento economico/normativo per particolari esigenze di settore;

- le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per la quale è richiesta l'iscrizione in albi;

- le collaborazioni prestate nell'esercizio delle loro funzioni dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

- le collaborazioni prestate a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

E' previsto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore di imprese. E', altresì, espressamente abrogata la disciplina del lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, ferma restando la possibilità di portare alla naturale scadenza i contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Mansioni

L'art. 2103 cod. civ. viene totalmente riscritto.Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Rispetto alla precedente formulazione scompare, pertanto, qualsiasi riferimento alla equivalenza delle mansioni.

I datori di lavoro possono variare unilateralmente le mansioni del lavoratore in caso di modifiche degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione del lavoratore, assegnando il lavoratore a mansioni riconducibili al livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore, nel solo ambito della categoria legale di inquadramento (operaio, impiegato, quadro), a parità del trattamento retributivo previsto per l'originario livello, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa (ad esempio, indennità per lavoro notturno o in turno).

E' prevista, inoltre, la possibilità di mutamento consensuale delle mansioni in sede assistita e, solo in questo caso, anche della categoria legale, del livello di inquadramento e della retribuzione, qualora l'accordo sia giustificato da un rilevante interesse del lavoratore.

Infine, in modifica della previgente disciplina, secondo la quale l'assegnazione di fatto di mansioni superiori comportava, dopo tre mesi, l'acquisizione del livello superiore, tale termine dovrà essere fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, è stato elevato a sei mesi.

 

Lavoro a tempo parziale 

Il Decreto non elenca più le tipologie di lavoro a tempo parziale che possono essere stipulate in alternativa al contratto di lavoro a tempo pieno. Viene meno la distinzione fra part-time orizzontale e verticale e il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno. La norma, però non vieta la possibilità di adottare ed applicare sul contratto le modalità orizzontale, verticale e misto.

Con riguardo al lavoro supplementare, sono definite le modalità e i limiti attraverso i quali, pur in assenza di previsioni nel contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare (in misura non superiore al 25% dell'orario settimanale concordato), con possibilità, per le parti, di concordare clausole elastiche di svolgimento della prestazione ridotta sia per la durata che per la collocazione oraria della prestazione, con diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione pari al 15% per le ore ricollocate o aggiuntive.

E', infine, prevista la possibilità di fruire del part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi del lavoratore o di un suo familiare o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

 

Lavoro intermittente

E', sostanzialmente, confermata la precedente disciplina. In particolare, è confermata la modalità tecnologica, tramite sms o posta elettronica, di comunicazione da parte del datore di lavoro della durata della prestazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

 

Lavoro a tempo determinato

non ci sono state variazioni degne di nota alla disciplina dei contratti a tempo determinato.

E' confermato, infatti,  il limite del 20% dell'organico per il loro utilizzo e, in caso di violazione di tale limite percentuale, rimane esclusa la trasformazione del contratto interessato in contratto a tempo indeterminato, applicandosi, invece, per ciascun lavoratore una sanzione amministrativa di importo pari:

a) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;

b) al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

 

Lavoro accessorio 

Viene aumentato da € 5.000 a € 7.000 il tetto dei compensi che il lavoratore può percepire nel corso di un anno civile per prestazioni di lavoro accessorio. Cambiano anche le modalità di acquisto da parte dei committenti dei voucher con introduzione della tracciabilità per evitare abusi (acquisto telematico e comunicazione preventiva dell'uso che se ne intende fare, con indicazione del codice fiscale del lavoratore e del luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni). 

 

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