Rinvio delle note di rettifica Inps al 15 ottobre 2014

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Con il messaggio 27 febbraio 2014, n. 2889, l'Inps ha comunicato che le note di rettifica ancora da notificare sarebbero state spedite il 15 settembre 2014.

Con il messaggio 19 settembre 2014, n. 7119, l'Istituto, anche in considerazione del recente rilascio della nuova funzionalità "Gestione Variazioni", all'interno della procedura "Gestione Contributiva", che consente di ottimizzare la gestione di una serie di note di rettifica, comunica che la data di notifica è rinviata al 15 ottobre 2014.

 

In vista della nuova scadenza, poi, l'Istituto invita le Sedi ad intensificare l'attività di gestione delle note per individuare e definire i casi in cui gli addebiti contributivi contenuti nelle rettifiche debbano essere modificati o azzerati.

In data 15 ottobre 2014 verranno notificate anche le note di rettifica recanti gli addebiti con la causale "art. 1, comma 1175, della legge 296 del 2006", ossia quelle note di rettifica emesse per mancato riconoscimento dei benefici contributivi conseguenti alla formazione del Durc interno negativo. Inoltre, in considerazione del fatto che il preavviso di Durc interno negativo  ha riguardato i benefici di competenza fino a maggio 2014, non verranno notificate eventuali note di rettifica "art. 1 ..." relative a mesi successivi a maggio 2014, anche se presenti all'interno del Cassetto previdenziale aziende.

Nuovi preavvisi di Durc interno negativo

Nel mese di ottobre 2014 saranno riavviate le operazioni di spedizione dei preavvisi di Durc interno negativo.

Conformemente ai criteri illustrati con il messaggio n. 2889/2014 e successive integrazioni, cui si rinvia, i preavvisi sono finalizzati a consolidare la spettanza dei benefici relativi (per lo più) al periodo da giugno a ottobre 2014, laddove per tale periodo già non operi la validità quadrimestrale di un precedente Durc interno positivo (semaforo verde con Bonus); se il datore di lavoro, entro i termini illustrati nei precedenti messaggi, provvederà a sanare le irregolarità contestate, non decadrà dai benefici che competerebbero per i mesi citati.

 

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