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Novità del Decreto Legge 20 marzo 2014

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 entrano in vigore il 21 marzo 2014.

In particolare, il decreto apporta semplificazioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato. Ulteriori novità riguardano l'elenco anagrafico dei lavoratori, il documento di regolarità contributiva e i contratti di solidarietà.

 

Contratto di lavoro a termine

Le novità possono essere così riassunte:

- eliminazione della causalità: l'apposizione del termine non è più subordinata a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

- durata del contratto: La nuova norma stabilisce come unico limite quello della durata massima del contratto, che non può superare i 36 mesi complessivi, comprese le eventuali proroghe (massimo 8);

- limite quantitativo: il numero complessivo di rapporti di lavoro non può eccedere il limite del 20% dell'organico complessivo, salva la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato;

- il termine deve risultare, da atto scritto. La mancata apposizione rende priva di effetto la durata.

 

Apprendistato

Per l'apprendistato si prevede che:

- la forma scritta è richiesta solo per il contratto ed il patto di prova, escludendo il relativo piano formativo individuale;

- e’ prevista la completa abolizione di qualsiasi obbligo da parte del datore di lavoro di confermare in servizio gli apprendisti che terminano il loro periodo formativo al fine di poter legittimamente avviare nuovi rapporti di apprendistato;

- dalla interpretazione letterale della modifica apportata all'art.4, comma 3 del D.Lgs. 167/2011 sembrerebbe venir meno l'obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, che diventerebbe discrezionale. Si attendono ulteriori chiarimenti.

 

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