Turismo-Confcommercio integrazione 9 febbraio 2017

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Con l'accordo 9 febbraio 2017 le associazioni sindacali hanno convenuto le seguenti integrazioni al c.c.n.l. per il personale dipendente da aziende del settore turismo confcommercio. Le Parti completeranno entro il 28 febbraio 2017 la stesura del testo contrattuale.

 

 

Campo di applicazione e scadenza del c.c.n.l.

L'accordo in oggetto si applica alle aziende alberghiere e ai campeggi, mentre non trova applicazione alle agenzie di viaggio, i pubblici esercizi, le sale bingo e gli stabilimenti balneari.

La scadenza del c.c.n.l. è prorogata al 31 dicembre 2018.

 

Trattamento economico

I datori di lavoro che aderiscano o abbiano aderito e dato applicazione all'accordo 18 gennaio 2014 dopo il 14 novembre 2016, ove non applicassero già un trattamento retributivo pari o superiore a quello previsto dall'accordo stesso, adegueranno il trattamento retributivo spettante alla generalità dei lavoratori con le gradualità e le misure previste dalle tabelle di cui all'accordo 30 novembre 2016.

 

Trattamento di fine rapporto

Con riferimento ai rapporti instaurati prima del 14 novembre 2016, ai quali si applicano i livelli retributivi previsti dall'accordo 18 gennaio 2014 (ovvero anche ai rapporti instaurati dal 14 novembre 2016, qualora agli stessi vengano applicati i suddetti livelli retributivi), sono esclusi dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.:

- i ratei di 14° mensilità relativi al periodo 1° marzo 2017- 30 giugno 2019;

- i permessi per riduzione d'orario in pagamento nel periodo 9 febbraio 2017 - 30 giugno 2019, di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Lavoro a termine

Nell'ipotesi di successione di contratti a termine stipulati dopo il 1° marzo 2017, piuttosto che 10 o 20 giorni, valgono i seguenti intervalli temporali:

8 giorni (contratti fino a 6 mesi);

15 giorni (contratti superiori a 6 mesi).

 

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