La legge 23 dicembre 2014, n. 190, contiene rilevanti novità in materia di lavoro e previdenza ed al fine di promuovere forme di occupazione stabile, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, introduce uno sgravio uno sgravio contributivo.
Lo sgravio è riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e i contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. E' riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.