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Nuovi chierimenti su rinnovo e proroga dei contratti a termine (decreto dignità)

Il decreto legge 87/2018 (Decreto dignità), prevede che il contratto può essere rinnovato (anche se inferiori ai 12 mesi) solo a fronte delle esigenze di cui all'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 ovvero in  presenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero sostitutive di altri lavoratori oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Il contratto può essere prorogato, invece, liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni sopra menzionate.

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle citate esigenze. Si ricorda che tali contratti, in virtù dell’art. 19 comma 2 del D. Lgs. 81/2015, rimasto sostanzialmente immutato dal decreto dignità e della risposta del Ministero del lavoro all’interpello n. 15/2016, per effetto di una successione di contratti (rinnovi), possono superare il limite massimo di 24 mesi.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi  e, comunque, per un massimo d i4 volte nell'arco dei 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

 

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