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D.Lgs. n. 81/2015 abrogazione del lavoro a progetto

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le disposizioni di cui agli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi, esclusivamente, per la regolazione dei contratti già in atto al 25 giugno 2015  e fino alla loro naturale scadenza. Il decreto non esclude comunque la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in forma autonoma,  ma deve trattarsi di collaborazioni, secondo  l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 in cui non devono ricorrere contestualmente i tre parametri indici della subordinazione. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le norme sul lavoro subordinato si applicano anche ai rapporti di collaborazione che si configurano in prestazioni di lavoro:

a) esclusivamente personali;

b) continuative;

c) le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

 

Nel decreto è previsto un esonero dall'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato di quattro tipologie di collaborazioni:

- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

- collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

- attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

- alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

E' stata, inoltre, introdotta la possibilità per le parti di richiedere la certificazione dell'assenza dei requisiti previsti per l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle commissioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003. Nella fase del procedimento, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

 A decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo godono dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. e' necessario tuttavia rispettare le seguenti condizioni:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'art. 2113, comma 4, cod. civ. o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo (art. 54, D.Lgs. n. 81/2015).

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